22 Novembre 2024

Fonte: Corriere della Sera

Montecitorio

di Renato Benedetto

Com’è oggi se vince il No, come cambia se vince il Sì: dal Senato ai poteri del premier, dai compiti delle Regioni al capo dello Stato


Com’è oggi: il Senato (vince il No)
Proprio identiche Camera e Senato non sono. Palazzo Madama è eletto su base regionale e l’età richiesta, per votare (25) e per essere candidati (40), è più alta rispetto a Montecitorio. Ci sono senatori a vita, nominati dal capo dello Stato, ma non deputati a vita. Però nella sostanza e nei poteri le Camere sono pari: votano la fiducia al governo e un testo di legge per essere approvato deve avere il sì di entrambe. Di più, i due rami devono licenziare un testo identico: per ogni modifica fatta dai senatori, si torna dai deputati; e, se questi lo toccano, ancora in Senato. È la «navetta parlamentare». Da superare, per i sostenitori del Sì, insieme al bicameralismo paritario. Anche se, dicono sul fronte opposto, il problema dell’Italia non è la rapidità del procedimento: di leggi se ne fanno tante, se c’è accordo politico anche in fretta, ma male.
Come cambia: il Senato (vince il Sì)
Addio bicameralismo paritario, in pensione dopo 69 anni di carriera: è la Camera, che sola vota la fiducia al governo, ad approvare le leggi. Il Senato può esaminarle e proporre modifiche, che i deputati possono però ignorare. L’addio non è definitivo, ci sono eccezioni: le leggi costituzionali, quelle che riguardano minoranze linguistiche, referendum, trattati Ue, enti territoriali o l’elezione e la decadenza dei senatori vogliono il sì di entrambe le Camere, come prima. Alle Politiche si vota solo per la Camera. I senatori sono eletti dai consigli regionali tra i propri membri (74) e i sindaci del territorio (21). Altri cinque membri sono nominati dal capo dello Stato (per 7 anni). I senatori a vita restano in carica (e gli ex presidenti continuano a diventarlo). Non è prevista indennità aggiuntiva, ma l’immunità parlamentare sì.
Com’è oggi: i poteri del premier (vince il No)
Il tema dei poteri del governo e del premier è stato sollevato da chi si oppone alla riforma, puntando il dito sull’effetto «combinato» di una Camera titolare del processo legislativo con una legge elettorale che assegna la maggioranza dei seggi (340 su 630) alla lista vincitrice. Ma l’Italicum, sottolinea il governo, non fa parte del quesito, è una legge ordinaria: è già in vigore e, vinca il No o il Sì, può cambiare. La riforma tocca invece direttamente la capacità del governo nel processo legislativo per quanto riguarda decreti legge e provvedimenti urgenti. Oggi l’esecutivo non dispone di una «corsia preferenziale», ma esiste una generica procedura «abbreviata» (articolo 72) che riduce i tempi dei lavori. I decreti legge sono ammessi solo in «casi straordinari di necessità e di urgenza».
Come cambia: i poteri del premier (vince il Sì)
Una corsia preferenziale per il governo: la riforma, accanto alla procedura d’urgenza, introduce il «voto a data certa» per i provvedimenti indicati come essenziali per l’attuazione del programma. In pratica, l’esecutivo può chiedere alla Camera di inserire un testo tra le priorità, per arrivare al voto definitivo in 70 giorni al massimo. Dall’altro lato, però, vengono ulteriormente definiti i limiti ai decreti legge: devono riguardare «misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». L’uso eccessivo dei decreti, sui temi più diversi e oltre i caratteri di «straordinaria necessità e urgenza», è spesso stato motivo di polemiche. A cominciare dai numeri di questa legislatura: delle 241 leggi da marzo 2013 a oggi, 196 sono di iniziativa governativa: 68 i decreti legge.
Com’è oggi: i compiti delle Regioni (vince il No)
Riformato nel 2001 in senso federalista, il Titolo V della Carta è quello che regola i rapporti tra Stato e Regioni. Oltre alla competenze esclusive statali e quelle riservate alle Regioni, attualmente la Costituzione prevede anche materie a competenza concorrente. In questi casi allo Stato è riservata la determinazione dei principi fondamentali, mentre alle Regioni spetta il compito di legiferare nel merito. Le materie a competenza concorrente attualmente previste vanno dall’istruzione alla protezione civile, dalla tutela della salute alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali, dalla ricerca scientifica all’energia. Ma riguardano anche il sistema economico del Paese: il commercio con l’estero e la regolamentazione delle professioni, la previdenza complementare integrativa e la sicurezza sul lavoro.
Come cambia: i compiti delle Regioni (vince il Sì)
Aumentano le competenze dello Stato. Altre, meno, fanno capo esclusivamente alle Regioni. In ogni caso, l’obiettivo della riforma del Titolo V, che riguarda il federalismo, è di eliminare la «competenza concorrente» tra Stato e Regioni. Materie come energia, trasporti e infrastrutture strategiche e di rilievo nazionale, la sicurezza sul lavoro, la protezione civile e la ricerca scientifica tornano di competenza statale. Possono essere attribuite alle Regioni forme di autonomia su temi come lavoro e formazione professionale, giudici di pace, territorio. In ogni caso, lo Stato può esercitare una «clausola di supremazia» verso le Regioni, che gli permette di intervenire anche su materie non di competenza esclusiva per tutelare l’unità della Repubblica e l’interesse nazionale.
Com’è oggi: il capo dello Stato (vince in No)
Con 630 deputati, 315 senatori e 58 delegati regionali in seduta comune, quella che ogni sette anni elegge il capo dello Stato è l’assemblea più affollata (ospitata da Montecitorio). Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei due terzi dell’assemblea, mentre dal quarto in poi è sufficiente quella assoluta, cioè il 50 per cento più uno. Nella riforma ci sono anche novità sulla Corte costituzionale e il referendum abrogativo. La Consulta è composta da 15 membri, nominati per un terzo dal presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle «supreme magistrature» ordinarie e amministrative. Per proporre il referendum oggi è necessaria la raccolta di 500 mila firme tra gli elettori. È previsto un quorum alle urne: se la metà più uno degli aventi diritto non vota, la consultazione non è valida.
Come cambia: il capo dello Stato (vince il Sì)
Sarà più snella l’assemblea che elegge il capo dello Stato: deputati e senatori in seduta comune, senza i delegati regionali perché con la riforma siedono già tra i cento di Palazzo Madama. Cambiano i quorum (ritoccati al rialzo): per i primi tre scrutini serve la maggioranza dei due terzi; dal quarto al sesto, quella dei tre quinti dell’assemblea; poi, dal settimo, bastano i tre quinti dei votanti. Non è prevista più la seduta comune per eleggere i 5 giudici della Corte costituzionale di nomina parlamentare: 3 sono scelti dalla Camera, 2 dal Senato. Quanto agli istituti di democrazia diretta, per il referendum abrogativo la riforma introduce un quorum che varia in base alle firme raccolte: se il quesito è presentato con 800 mila sottoscrizioni, la soglia si abbassa (la metà più uno degli elettori alle ultime Politiche). È abolito il Cnel. La parola Province è cancellata dalla Carta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *