20 Settembre 2024

Fonte: La Repubblica

La prima bozza proposta dall’Aran ai sindacati. Si potranno “cedere” le ferie ai colleghi bisognosi. Prevista una programmazione mensile per i permessi per la disibilità della legge 104 del 1992

Le unioni civili valgono come i matrimoni su permessi, congedi e non solo. La novità è contenuta nella prima bozza del nuovo contratto per gli statali in senso stretto, proposta dall’Aran ai sindacati, al fine di “assicurare l’effettiva tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone delle stesso sesso”, come previsto dalla legge del 2016. I conviventi potranno così godere, tra l’altro, dei 15 giorni di stop retribuito riconosciuti per le nozze.
Altra innovazione riguarda la possibilità di portare nella Pa la prassi per cui il lavoratore, su base volontaria e a titolo gratuito, può cedere ad un altro dipendente, che abbia necessità familiari (figli piccoli) o di salute, la parte che eccede le quattro settimane di ferie di cui ognuno deve necessariamente fruire. Il testo si muove così sulla scia di quanto suggerito dalle linee guida sui rinnovi. Lo stesso vale per la possibilità di ‘spacchettare’ in ore, oggi sono riconosciuti in giorni (nel limite di 3) i permessi come quelli per motivi familiari o personali (per un totale di 18 ore). Arrivano inoltre i permessi ad hoc, da godere su base giornaliera od oraria (sempre per un massimo di 18 ore annue) per viste specialistiche od esami diagnostici. Nella bozza viene precisato che nel tetto di ore previste sono inclusi “i tempi di percorrenza da e per la sede dell’ufficio”. Il regime di questi permessi è identico a quello delle assenze per malattia (anche ai fini retributivi).
Tra gli altri provvedimenti della norma si scorge che “le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiamo dato luogo a ricovero ospedaliero”. Nel testo si prevede anche che di “norma” i permessi previsti dalla legge 104 del 1992 sulla disabilità vadano inseriti in una “programmazione mensile”.
La bozza precisa come in caso di “documentata necessità” la domanda possa anche essere “presentata nelle 24 ore precedenti”. In ogni caso, si specifica, la richiesta di permesso non può arrivare “oltre l’inizio dell’orario di lavoro”.
Le tutele previste per le terapie salvavita in fatto di assenze (retribuzione piena ed esclusione dal periodo di tolleranza dopo il quale termina il rapporto di lavoro) vengono estese anche ai “giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali” di questi trattamenti. Rispetto alla prima bozza, bisognerà vedere se sarà posto un tetto massimo ai giorni esentati dalle penalizzazioni.

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