22 Novembre 2024

Fonte: La Repubblica

di Roberto Petrini

Cosa accadrà dalla mattina del 24 giugno, se dovessero vincere i voti per uscire dall’Unione? Potrebbero servire anche 10 anni per definire il divorzio. Ci sarebbero molti nodi curiosi da sciogliere, a cominciare dalla rinuncia Ue all’inglese come lingua ufficiale. La City rischia di essere tagliata fuori dalla definizione delle regole dei mercati

I mercati sussulteranno, la sterlina accuserà il colpo, le banche centrali e i governi si terranno in stretto coordinamento. Ma la mattina del 24 giugno se vinceranno i “leave” non scatterà l’ora “x”, l’Europa diventerà a 27 (dai 28 membri attuali) solo sulla carta e inizierà un lungo e complicatissimo processo che potrebbe portare al vero e proprio Brexit addirittura dieci anni dopo. Per capire questo meccanismo è necessario analizzare passo dopo passo cosa accadrà dopo la chiusura dei seggi britannici. Smascherando qualche mito e scoprendo qualche sorpresa.

Su cosa si vota veramente?
Al di là del pragmatismo britannico che prevede le due semplici opzioni “leave” e “remain”, in realtà il quesito del referendum dovrebbe suonare più o meno così: “Volete voi che il Regno Unito si avvalga del diritto di recesso dall’Unione Europea previsto dall’articolo 50 del trattato di Lisbona?”. Il voto dunque non fa decadere i trattati ma apre il negoziato per l’uscita dalla Ue. Prima mossa: il governo britannico dovrà notificare alla Ue la propria intenzione di uscire dall’Unione e di aprire un negoziato di recesso.

Cameron deciderà i tempi.
Una volta preso atto del voto, il primo ministro Uk, David Cameron – se rimarrà in sella dopo aver perso il referendum – dovrà far votare al Parlamento l’intenzione di recedere dalla Ue e inviare la notifica della decisione al Consiglio Europeo nella persona del segretario generale. Quello che è singolare è che l’articolo 50 del Trattato di Lisbona non prevede limiti a questa azione e Cameron potrà procrastinare a suo piacimento il decisivo atto formale.

Bruxelles dovrà negoziare l’uscita di Londra.
Dopo le dichiarazioni di rito dei leader, l’Unione europea dovrà accettare la notifica del Regno Unito e aprire le trattative: sarà il Consiglio europeo (capi di Stato e di governo, senza il Regno Unito) a dare, alla unanimità, il via libera ai negoziati per scrivere quello che passa sotto il nome di “accordo di recesso”. Teoricamente, non si può dare per scontato l’esito.

Da due a dieci anni per firmare l’accordo di recesso.
Con il sì del Consiglio europeo potranno partire le trattative tra Unione europea e Regno Unito per l’uscita di Londra dall’Unione: cioè da sessant’anni di normativa comunitaria che si condensa nei 358 articoli del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (che rinovella Nizza, Lisbona ecc.) e dai 55 articoli del Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht nel 1992 e che contiene i principi generali e storici dal Trattato di Roma in poi. La legge europea prevede che ci siano due anni di tempo per firmare l’accordo di uscita: passati i due anni i Trattati decadono. In quel caso per evitare il completo vuoto legislativo si dovrebbe decidere (alla unanimità) una proroga. Londra, durante tutto il negoziato, che potrebbe arrivare fino a dieci anni, sarebbe coperta dallo European Community Act del 1972 che resterebbe in vigore durante tutto l’arco delle trattative.

L’inglese resterà la lingua dell’Europa?
L’accordo di recesso sarebbe un mastodontica kermesse diplomatica e negoziale che passerebbe alla storia. Basti pensare che con l’uscita del Regno Unito l’inglese, a meno che non si deciderà diversamente, non sarebbe più una lingua comunitaria giacché dal 2007 l’Irlanda ha adottato il gaelico come lingua ufficiale. Così come bisognerà stabilire che fine faranno i funzionari britannici che lavorano a Bruxelles e dove andrà collocata l’Agenzia europea per i medicinali oggi con sede a Londra. Questo solo per citare le questioni più curiose.

Quale modello per il dopo? Norvegia, Svizzera o free market?
La domanda è cruciale perché, durante il lungo negoziato, con un tavolo parallelo o successivo, si dovranno definire le nuove relazioni tra Bruxelles e Londra. La Ue è uno spazio economico molto avanzato: si partecipa al mercato unico e in cambio si adottano le direttive e si paga un contributo con l’Iva. L’accordo con la Norvegia non è molto diverso: libera circolazione e persino beneficio di fondi comunitari per la ricerca; con l’handicap però che Oslo non può mettere becco sulla approvazione delle direttive, cioè non partecipa al processo legislativo. C’è chi nota che addirittura il modello Norvegia sarebbe meno favorevole agli euroscettici britannici delle concessioni della Ue a Cameron del febbraio scorso: queste ultime limitano infatti la circolazione delle persone, mentre il trattato con Oslo prevede completa libertà. L’opzione Svizzera è ancora più penalizzante: circondata dall’Unione, ha rapporti semplicemente bilaterali con l’Unione europea, non partecipa dunque allo “spazio economico europeo” ma beneficia della partecipazione all’area di libera circolazione definita da queste intese. L’opzione più free market è quella sul modello Canada: un semplice accordo commerciale e niente più. Gli inglesi in questo caso dovrebbero rinegoziare in posizione di svantaggio e da soli gli oltre 100 trattati su dazi e omologazione dei prodotti ai quali avevano aderito in virtù della rappresentanza collettiva della Ue. Nel frattempo resterebbero in vigore dazi, tariffe e regole del Wto di Ginevra, il negoziato multilaterale di libero scambio piuttosto farraginoso.
Cade tutto?
In verità benché la normativa europea che decadrà con l’accordo di recesso è enorme, molte norme rimarranno in vita. Si tratta di tutti quegli standard stabiliti da trattati internazionali, ai quali la Ue (e i suoi membri Gran Bretagna inclusa) hanno solo aderito: fisco con i protocolli Ocse, ma anche trasporti e aviazione civile. La partita più delicata resta quella della finanza: il Regno Unito, oltre a subire i contraccolpi per la perdita di capitali, una volta finalizzato il recesso non parteciperebbe più a Commissione, Consiglio Ue e Parlamento e alle autorità di vigilanza europee (Eba, Esma e Eiopa) e dunque ai processi decisionali che conducono all’adozione della normativa finanziaria.

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