14 Gennaio 2025
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Nel provvedimento in vigore dal 12 gennaio sullo smart working si conferma che la comunicazione in via telematica al ministero va resa entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo

Rimossi i limiti temporali e le percentuali di impiego per il ricorso alla somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. E meno vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. Queste alcune delle novità contenute disegno di legge Lavoro collegato alla manovra che sono entrati in vigore il 12 gennaio 2025 (legge 293/2024), dopo l’approvazione definitiva del provvedimento avvenuta a metà dicembre.

Dimissioni per “fatti concludenti”
Per le dimissioni per “fatti concludenti” se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Inoltre si introducono la modalità telematica e i collegamenti audiovisivi anche per tutte le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro.

Smart working
Sullo smart working si conferma che la comunicazione del datore, in via telematica al ministero del Lavoro, dei lavoratori e della data di inizio e fine del lavoro agile, va resa entro cinque giorni dalla data di avvio del periodo. Approvato nel passaggio parlamentare anche un emendamento sul contratto ibrido a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

Lavoro stagionale e apprendistato
Nel lavoro stagionale, attraverso un’interpretazione autentica oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr del 1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl. Inoltre si potrà lavorare sempre durante la cassa integrazione: il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi. Tra le novità, la possibilità di trasformare l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale anche in apprendistato professionalizzante o di alta formazione e ricerca, dopo il conseguimento della qualifica o del diploma professionale.

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