19 Settembre 2024
violenza citta

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Il Questore può chiedere all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile. È il cosiddetto “decreto Caivano”. Ecco alcune delle misure previste.

Daspo urbano ai maggiori di 14 anni
Anche in caso di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, è stato previsto il divieto di accesso in determinati luoghi pubblici. Si tratta di una specie di Daspo, applicabile ai soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ed è comunicato al procuratore presso il Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie del luogo di residenza del minore.

Misure accessorie disposte dal Questore
Si ampliano i casi nei quali il Questore può disporre altre misure accessorie (per esempio l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia almeno due volte a settimana, o in determinati giorni e orari, l’obbligo di rientrare alla dimora e non uscire entro determinati orari, il divieto di allontanarsi dal comune).

Foglio di via obbligatorio
Si aumenta di un anno la durata massima del divieto di rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati e si inasprisce la sanzione, che diviene penale, nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento.

Carcere preventivo
Viene rimodulato il limite di pena che rende possibile l’applicazione della custodia cautelare nei confronti dei minorenni, indagati o imputati. La soglia oggi fissata a 9 anni viene abbassata a 6, rendendola assai vicina a quella (5 anni), prevista per gli adulti. Si rende poi possibile l’applicazione del carcere “anticipato”, indipendentemente dal limite di pena previsto, anche per altri reati come il furto e la resistenza a un pubblico ufficiale.

Messa alla prova
Viene resa possibile l’applicazione della messa alla prova sin dalla fase delle indagini. Il pubblico ministero, nel caso di reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, notifica al minore e al titolare della responsabilità genitoriale l’istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore avvii un percorso di reinserimento e rieducazione per un periodo compreso da uno a sei mesi.

Armi e droga
Il decreto legge inasprisce il trattamento sanzionatorio, nelle diverse declinazioni previste dalla disciplina attuale, per la detenzione illegittima di armi. Per esempio la norma base del Codice penale sul porto abusivo d’armi vede elevare da 3 a 4 anni la pena per chi porta un’arma, per il cui possesso è prevista una licenza, fuori dalla propria abitazione. Sale poi la pena per il traffico e la detenzione di stupefacenti, ora la “forchetta” sarà tra uno e 5 anni.

Le sanzioni sui genitori
Nel caso in cui il minore sia condannato per associazione mafiosa o associazione finalizzata al traffico di droga, il pubblico ministero può chiedere al Tribunale civile la revoca della potestà genitoriale. Il padre che non manda alla scuola dell’obbligo il figlio rischia fino a 2 anni di carcere. Se il nucleo familiare non è nelle condizioni di certificare la frequenza scolastica dei minori, può essere revocato l’Assegno d’inclusione percepito dalla famiglia.

Vittime reati telematici
La vittima di un reato commesso per via telematica può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di dati personali riguardanti fatti di reato di cui è stato vittima, diffuso su internet da identificare espressamente tramite relativo uniform resource locator (URL),non integri le fattispecie previste dall codice per la protezione dei dati personali

Avviso orale e stop ai cellulari
Per contrastare il fenomeno della violenza giovanile, anche con riferimento al fenomeno delle “baby-gang”, si modifica la disciplina della misura di prevenzione personale dell’“avviso orale”. Attualmente, la misura è prevista per i soggetti maggiorenni che, per la condotta ed il tenore di vita, si ritiene vivano, anche in parte, con i proventi di attività delittuose e siano dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Con le nuove norme, l’avviso orale è reso applicabile anche ai minorenni a partire dai 14 anni. Si prevede che il Questore possa proporre all’Autorità giudiziaria di vietare, a determinati soggetti di età superiore ai 14 anni, di possedere o utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi per le comunicazioni dati e voce quando il loro uso è servito per la realizzazione o la divulgazione delle condotte che hanno determinato l’avviso orale.

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