nascita bambini

La Corte costituzionale ha dato il via libera alle adozioni internazionali per donne e uomini single. Ma su temi dovrebbero intervenire i legislatori, visto che quella di promulgare o modificare le leggi è una delle prerogative per le quali vengono eletti

Il via libera alle adozioni internazionali per donne e uomini single porta con sé una considerazione immediata: bene, e in Italia quando? Immaginiamo quando la Corte Costituzionale si pronuncerà su un caso speculare a quello della donna fiorentina alla quale si deve la sentenza di incostituzionalità che da qui in avanti aprirà le nostre porte ai bambini abbandonati in Paesi diversi dal nostro. Intanto, però, c’è un altro pronunciamento atteso dai giudici, che potrebbe segnare una tappa fondamentale nel percorso a ostacoli verso la maternità delle single. L’11 marzo si è tenuta a Roma nel Palazzo della Consulta un’udienza pubblica per valutare l’incostituzionalità dell’articolo 5 della legge 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita, quello che la consente solo «a coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi».
La decisione di venerdì fa ben sperare Filomena Gallo, segretaria nazionale dell’Associazione Luca Coscioni e legale di Evita, quarantenne torinese che si è vista negare l’accesso alla Pma da un centro di fecondazione assistita in Toscana. Già questa settimana o la prossima sapremo cos’hanno deciso i giudici. Certo, spiace che su temi così importanti non intervengano i legislatori, visto che quella di promulgare o modificare le leggi sarebbe una delle prerogative con le quali vengono eletti. Del resto, sul fine vita il caso Cappato/Dj Fabo docet. Stiamo però continuando a parlare dei diritti degli adulti, in questo caso i single. Mentre è arrivato il momento di occuparci anche di un diritto fondamentale dei figli adottivi, e cioè l’accesso alle origini. La legge 149 del 2001 contempla la possibilità di accedere alle informazioni sull’identità dei propri genitori biologici: se la madre, legittimamente, partorisce in anonimato, quel figlio biologico potrà chiedere la sua identità a 25 anni (a 18 in casi eccezionali, come per esempio per motivi di salute). Se però quella donna non vorrà rinunciare al suo diritto all’anonimato, il figlio dovrà aspettare di aver compiuto 100 anni per conoscere il nome di chi lo ha messo al mondo. Nell’assenza di giudizio che deve accompagnare ogni scelta così personale e intima, resta un’inquietudine poco afferrabile: sapere chi siamo e da dove veniamo rappresenta il baricentro da cui abbracciamo il futuro. Ma allora, il diritto di chi deve prevalere?

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