POLITICA
Fonte: La StampaContratti a termine, apprendistato, tempo determinato, proroghe, ecco che cosa cambia nei rapporti di lavoro
L’aula della Camera ha approvato in via definitiva la conversione in legge del decreto sul lavoro con 279 sì e 143 no. Con il voto di Montecitorio, è dunque diventato legge il decreto sul lavoro. Il nuovo testo modifica profondamente l’attuale normativa sull’apprendistato e i contratti a termine. Le disposizioni si applicano ai rapporti di lavoro costituiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Assi portanti sono le norme sui contratti a tempo e quelle sull’apprendistato. D’ora in poi, infatti, sarà possibile stipulare contratti fino a 36 mesi senza causale, vale a dire senza una ragione specifica, così come sarà possibile prorogare un contratto per cinque volte (non più otto come inizialmente previsto dal testo del governo). Fissato anche un tetto di precari pari al 20 per cento dell’organico stabile: in caso di violazione, il datore di lavoro si troverà a dover pagare una multa, ma non è più obbligato – come concordato inizialmente durante l’esame del dl alla Camera – a stabilizzare i lavoratori assunti fuori quota. Altra novità, il ripristino della formazione pubblica per gli apprendisti seppure con alcuni paletti, sulla maternità e sui contratti di solidarietà. Ma ecco i punti, in sintesi.
La durata dei contratti a termine
Il contratto a termine non può avere una durata superiore a trentasei mesi, comprensiva di eventuali proroghe, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato.
Tempo determinato
Il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. I lavoratori assunti a termine in violazione del limite percentuale sono considerati lavoratori subordinati con contratto a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto di lavoro.
L’apprendistato
Ferma restando la possibilità per i contratti collettivi nazionali di lavoro di individuare limiti diversi, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno trenta dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Le proroghe
Le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di cinque volte, nell’arco dei complessivi trentasei mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi. Nel computo del periodo massimo di durata del contratto a tempo determinato si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti per la somministrazione di lavoro a tempo determinato. Viene prevista esplicitamente l’adozione in via sperimentale del contratto a protezione crescente nella futura delega legislativa che dovrà disciplinare, in un testo unico semplificato, i rapporti di lavoro.