21 Novembre 2024

Fonte: La Stampa

Secondo la Corte la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è «contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro»

La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo numero 23/2015 sul contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti – il Jobs Act – nella parte, non modificata dal decreto dignità, che determina in modo rigido l’indennità spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato.
In particolare, secondo la Corte, la previsione di un’indennità crescente in ragione della sola anzianità di servizio del lavoratore è «contraria ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza e contrasta con il diritto e la tutela del lavoro» sanciti dagli articoli 4 e 35 della Costituzione.
Tutte le altre questioni sollevate relative ai licenziamenti sono state dichiarate inammissibili o infondate. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane.
A sollevare le questioni davanti alla Consulta, che ieri le ha esaminate dopo un’udienza pubblica, era stata la sezione lavoro del tribunale di Roma: con il suo atto di rimessione alla Corte, il giudice della Capitale avanzava dubbi su diversi punti del Jobs Act. In particolare, secondo il tribunale, il contrasto con la Costituzione non veniva ravvisato nell’eliminazione della tutela reintegratoria – salvi i casi in cui questa è stata prevista – e dell’integrale monetizzazione della garanzia offerta al lavoratore, quanto in ragione della disciplina concreta dell’indennità risarcitoria, destinata a sostituire il risarcimento in forma specifica, e della sua quantificazione.

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