22 Novembre 2024
Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Da cinque anni si attende che sia fatta chiarezza sugli obblighi di pubblicazione dei redditi. Il difficile equilibrio tra la privacy e il pericolo di «voyerismo informativo»

Il 30 aprile 2021 per i più è solo una data. Per una parte della pubblica amministrazione segna, invece, l’inizio di una fase di interregno dove i principali protagonisti — responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Autorità nazionale anticorruzione, dirigenti — dovranno individuare, con faticosa interpretazione, gli obblighi di pubblicazione a fini di trasparenza previsti per i dirigenti amministrativi, con particolare riguardo alla situazione reddituale degli apicali e alla stessa data di decorrenza di detti obblighi. Dal 2016, infatti, si è in attesa che governo e legislatore si assumano la responsabilità di varare un regime di trasparenza chiaro per questi soggetti, e di conseguenza anche per i cittadini, che potranno vedersi così definito l’ambito del loro diritto a conoscere. Importante è fare chiarezza, poi ogni scelta può essere apprezzata o contestata.
Per i non addetti ai lavori vale la pena ricordare che nel 2016 il decreto legislativo n. 97, lo stesso che ha introdotto il cosiddetto Foia italiano, alias accesso civico generalizzato, ha previsto per tutti i dirigenti delle amministrazioni, delle società ed enti pubblici l’obbligo di pubblicare alcune informazioni relative al loro status professionale (atto di nomina, curriculum, compensi riferiti a cariche e incarichi svolti, spese di viaggi e missioni) oltre alla situazione patrimoniale (dichiarazione dei redditi, immobili e mobili registrati, azioni, obbligazioni e quote societarie). La norma è stata portata prima all’esame del Tar Lazio e poi da questo sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale al fine di verificarne eventuali profili di incostituzionalità, con riguardo in particolare all’obbligo di pubblicare i compensi riferiti all’incarico e le dichiarazioni reddituali, e ciò per un temuto contrasto con i principi di proporzionalità, di «pertinenza e non eccedenza», di uguaglianza. La Consulta con la sentenza n. 20/2019 ha operato un importante bilanciamento tra i due diritti fondamentali in gioco, riservatezza e trasparenza, secondo il principio di proporzionalità al fine di decidere se il sacrificio richiesto ai dirigenti, con riguardo alla tutela dei dati personali, era proporzionato alle esigenze di trasparenza che il sistema vuole assicurare con la pubblicazione in particolare dei dati reddituali, considerato che gli stessi possono essere indicizzati e resi praticamente «immortali», di difficile eliminazione dal web.
La Corte ha così ritenuto che è certamente ragionevole imporre un sacrificio alla sfera di riservatezza dei dirigenti solo allorquando questi siedono ai vertici delle amministrazioni statali (segretari generali, capi dipartimenti, direttori generali), in ragione del particolare collegamento con il vertice politico e dell’attribuzione di rilevanti compiti di gestione e di spesa. Per l’individuazione dei vertici delle altre amministrazioni (ad esempio, Regioni, Comuni, aziende sanitarie) da sottoporre allo stesso regime di trasparenza, la Corte Costituzionale in ben tre passaggi della sentenza ha esortato il legislatore a intervenire per definire il quadro degli obblighi di pubblicazione.
Come spesso accade, la montagna partorisce il topolino e il legislatore, a dicembre 2019, anziché emendare la norma in ragione dell’intervento della Corte, con il dl. 162/2019 ha assegnato un anno di tempo al governo per adottare un regolamento finalizzato a recepire le indicazioni della Corte, prevedendo solo criteri di graduazione degli obblighi di pubblicazione previsti, con riguardo a tutti i dirigenti e sospendendo per lo stesso periodo il potere sanzionatorio dell’Anac riferito proprio all’inosservanza di questi obblighi.
Alla scadenza del termine assegnato (lo scorso dicembre), il regolamento non era ancora adottato, il Covid ci ha messo del suo certamente, così con il «Milleproroghe» il termine è stato spostato al 30 aprile 2021. A detta data non è intervenuto il regolamento né è stata disposta ulteriore proroga. E allora la domanda sorge spontanea: cosa succede ora? L’Anac riprenderà a sanzionare i dirigenti che non forniscono i dati? Quali dirigenti? Per quali dati? In disparte le perplessità relative ai criteri di graduazione introdotti con il dl. 162 che potrebbero segnare un arretramento di trasparenza rispetto all’attuale regime, con riguardo a dati che attualmente le amministrazione già pubblicano, rimane che le regole vigenti per i dirigenti non possono ritenersi rispettose dei principi di uguaglianza e di non discriminazione: per i vertici amministrativi statali si pubblicano tutti i dati richiesti dal decreto trasparenza comprese le dichiarazioni reddituali, per i vertici delle amministrazioni non statali non si pubblicano solo queste ultime, per i dirigenti statali di vertice delle amministrazione «militari» o quelle ritenute «a rischio» si pubblica poco o niente. Risultato? «Giungla» normativa, regime di trasparenza confuso. E il cittadino? Ha rinunciato a capirci qualcosa.
È vero che pubblicare le dichiarazioni dei redditi di tutti i dirigenti non può dirsi in assoluto la scelta che assicura più trasparenza amministrativa come è vero che in molti casi serve ad alimentare solo una sorta di «voyeurismo informativo»; tuttavia, se l’obiettivo del legislatore è quello di avere un regime di trasparenza più «penetrante», che ciò sia almeno chiaro e non lasciato alla libera interpretazione degli operatori di settore. Occorre il coraggio di una scelta chiara: abrogare la norma, oppure renderla applicabile. Ignorarla, lasciando che se la sbrighino le amministrazioni o i giudici, non sembra proprio una scelta da «democrazia matura».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *