18 Ottobre 2024
industria operaio

Testo unico di Pd, M5S e Avs per una progressiva riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore settimanali, a parità di salario, anche con turni distribuiti su quattro giorni settimanali, accompagnati da investimenti in formazione e innovazione

Ridurre l’orario di lavoro mantenendo la stessa retribuzione. Una proposta dell’opposizione punta a favorire la sottoscrizione di contratti collettivi di lavoro per definire modelli organizzativi che comportino la progressiva riduzione dell’orario di lavoro fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, accompagnati da investimenti nell’ambito della formazione e dell’innovazione tecnologica e ambientale.La commissione lavoro della Camera ha adottato come testo base un testo unificato dell’opposizione, sintesi di tre proposte presentate da Avs (Fratoianni), M5S (Conte) e Pd (Scotto). La relatrice di maggioranza è Marta Schifone (Fdi), la prossima settimana verrà fissata la scadenza per la presentazione degli emendamenti e la calendarizzazione in Aula.
L’iniziativa è affidata ai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali tra le imprese, le loro rappresentanze e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso la definizione di modelli organizzativi che comportino una progressiva riduzione dell’orario normale di lavoro fino a 32 ore settimanali, a parità di salario, anche con turni distribuiti su quattro giorni settimanali, che siano accompagnati da investimenti nell’ambito della formazione e della innovazione tecnologica e ambientale. Il testo prevede che non possono essere previste clausole compensative della riduzione dell’orario di lavoro tramite l’ampliamento dell’orario straordinario.
A questo proposito va ricordato che l’orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma i contratti collettivi di lavoro possono stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l’orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non superiore all’anno.

Incentivi per i datori di lavoro privati
A sostegno dei datori di lavoro privati che sottoscrivono questi contratti – con esclusione del settore agricolo e domestico-, per i 36 mesi successivi all’entrata in vigore della legge si prevede un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, proporzionale all’orario di lavoro e fino al 30%, ad esclusione dei premi e i contributi spettanti all’Inail. Per le piccole e medie imprese, l’esonero è del 50%. Per lavori usuranti e gravosi, l’esonero sale al 60 per cento.<
Fonte di finanziamento di questa operazione è il “Fondo Nuove Competenze” rinominato “Fondo Riduzione dell’orario di lavoro e Nuove forme di prestazione lavorativa”, per il quale si prevede un incremento della dotazione di 50 milioni di euro per il 2024 e di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Il ruolo della contrattazione di prossimità
Se a livello di contratti collettivi nazionali non vengono stipulati accordi che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario, le rappresentanze sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le loro rappresentanze aziendali o almeno il 20% dei lavoratori dipendenti dell’impresa o dell’unità produttiva possono presentare una proposta di contratto per la riduzione dell’orario di lavoro, a parità di retribuzione, che va portata a conoscenza di tutto il personale dipendente dell’impresa o dell’unità produttiva mediante comunicazione aziendale.
La proposta è sottoposta, nei successivi 90 giorni, all’approvazione del personale mediante referendum, svolto con la supervisione di un delegato dell’ente bilaterale competente per il territorio, ove esistente, anche in un settore affine a quello dell’impresa interessata. La proposta di contratto si intende approvata se si è espressa favorevolmente la maggioranza dei dipendenti e, nel solo caso in cui sia stata presentata dal prescritto numero di lavoratori, se il datore di lavoro dichiara il proprio assenso entro 30 giorni dal referendum. In caso di esito negativo del referendum, la proposta non può essere ripresentata prima di 180 giorni.

Si istituisce l’Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro
Tra le novità è prevista l’istituzione presso l’Inapp dell’Osservatorio nazionale sull’orario di lavoro, con compiti di vigilanza e verifica della materia che predisporrà una relazione annuale da trasmettere alle Camere entro il 31 dicembre di ciascun anno.
Al termine dei 36 mesi sulla base delle risultanze delle analisi e delle proposte dell’Osservatorio, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è previsto un DPCM per rideterminare «in misura minore la durata dell’orario di lavoro normale non inferiore al 10% nei settori in cui i contratti abbiano interessato almeno il 20% dei lavoratori».

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *