19 Settembre 2024

Fonte: Corriere della Sera

di Gerardo Villanacci

La crisi del governo precedente si è risolta proprio grazie alla piena operatività del capo dello Stato


A partire dalla fine del mese di luglio scorso è entrato in vigore il «semestre bianco» vale a dire il periodo di tempo corrispondente agli ultimi sei mesi in carica del presidente della Repubblica, il quale in questa fase non può sciogliere le Camere. Si tratta di una disposizione che è stata introdotta nella nostra Costituzione (articolo 88) principalmente al fine di evitare che il capo dello Stato potesse ricorrere allo scioglimento anticipato per favorire, attraverso nuove elezioni, una composizione delle Camere più favorevole alla sua rielezione.
Tuttavia ad oggi, a distanza di molti lustri dalla sua promulgazione, benché la nostra Costituzione non indichi quali siano i presupposti per esercitare il potere di scioglimento delle Camere rimettendo tale eventualità alla valutazione del presidente della Repubblica, risulta essere alquanto ingiustificato l’astratto timore di un esercizio arbitrario del potere da parte di quest’ultimo poiché, oltre al previo parere anche se non vincolante dei presidenti dei due rami del Parlamento, lo scioglimento, in concreto, è possibile soltanto in base ad una irrimediabilmente compromessa situazione politica comprovata da un insanabile deterioramento del rapporto di fiducia tra il Parlamento e il governo. Oppure dalla sfiducia di quest’ultimo e dal distacco tra la volontà del popolo e un Parlamento ritenuto non più rappresentativo delle istanze del primo.

Certo, lo scioglimento potrebbe essere anche motivato per la ragione tecnica di evitare la sovrapposizione delle elezioni politiche con quella del Presidente della Repubblica o anche per escludere che le elezioni si svolgano in periodi dell’anno poco favorevoli alla partecipazione degli elettori come, ad esempio, potrebbe avvenire in estate.
Ciò premesso il quesito di fondo è se il «semestre bianco» possa essere ancora ritenuta una norma attuale, oppure addirittura contraria all’effetto voluto con la sua emanazione.
Intanto è opportuno ricordare che in forza della sua operatività, già dalla entrata in vigore della Costituzione vi era la consapevolezza che prima o poi si sarebbe potuto verificare un ingorgo istituzionale nel caso del voto per il presidente della Repubblica contestuale alle elezioni politiche. Una circostanza che infatti sopraggiunse nel 1992 in occasione della coeva scadenza del settennato del presidente Francesco Cossiga e della legislatura.
Il rimedio venne trovato con una legge costituzionale (la n. 1/1991), attraverso la quale si aggiunse alla norma relativa al «semestre bianco» un secondo comma con il quale si stabiliva che il potere di scioglimento anticipato poteva intervenire anche negli ultimi sei mesi di mandato del presidente della Repubblica se gli stessi «coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura».
In realtà la riforma costituzionale non ha risolto le problematiche del «semestre bianco» un meccanismo che, per altri versi , viene frequentemente ed impropriamente accostato alla rielezione del capo dello Stato, nonostante questa rappresenti una opzione del tutto diversa ed autonoma della quale, tanto per restare ancorati al presente, verosimilmente si riparlerà quanto prima.
Il mantenimento in vigore del «semestre bianco», come si diceva, potrebbe risultare per paradosso controproducente. Soprattutto in un momento storico come quello che nostro malgrado stiamo vivendo, nel quale non è possibile rischiare la governabilità che si traduce in una affidabilità del nostro Paese innanzitutto verso i propri cittadini, ma anche nei confronti di tutti gli altri Stati, in primo luogo quelli europei.
Non possiamo certo dimenticare che la crisi del governo precedente si è verificata soltanto pochi mesi fa e che la sua risoluzione è stata possibile proprio grazie alla piena operatività del capo dello Stato. Risulterebbe a dir poco imperscrutabile comprendere cosa potrebbe accadere se la stessa situazione si verificasse in questo plumbeo periodo di «semestre bianco».

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