Senza il via libera finale della privacy obiettivo di giugno a rischio
Una corsa contro il tempo per rispettare gli obiettivi del Pnrr anche sul fronte fiscale. Dopo più di due anni manca ancora all’appello il decreto che consente la pseudonimizzazione dei dati nella Superanagrafe dei conti correnti e incrociarli così con le altre informazioni reddituali e patrimoniali presenti in Anagrafe tributaria.
L’obiettivo è rendere più efficace l’analisi di rischio, ossia la selezione dei contribuenti con maggior pericolo di evasione per concentrare su di questi lo sforzo dei controlli.
La riforma delineata dal Pnrr
Nell’ambito della riforma dell’amministrazione fiscale delineata dal Pnrr c’è, infatti, anche il traguardo dell’entrata in vigore entro il 30 giugno 2022 di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli. Un impegno preso con Bruxelles che potrebbe non essere centrato proprio a causa dell’anonimometro.
Meccanismo previsto dalla legge di Bilancio 2020
Il meccanismo era stato, infatti, previsto dalla legge di Bilancio 2020 nell’ottica di migliorare la selezione ed effettuare controlli mirati e allo stesso tempo di “liberare” il potenziale dei dati di sintesi presenti nella Superanagrafe dei conti. Lo schema di decreto attuativo del Mef è stato già oggetto di un parere del Garante della Privacy. Nel documento reso noto a fine gennaio dall’Authority presieduta da Pasquale Stanzione il parere favorevole è stato accompagnato, però, da paletti su una serie di punti: dal diritto di accesso alla limitazione del trattamento, dagli obblighi informativi all’intervento umano. Tanto per citare un esempio potenzialmente molto diffuso, nel soffermarsi sulle modalità di aggregazione dei dati la Privacy ha citato le spese sanitarie che danno diritto a bonus nel 730 o nel modello Redditi: l’importo complessivo potrebbe essere un indicatore dello stato di salute del contribuente o dei familiari. Mentre sul coinvolgimento umano, il Garante ha chiesto di assicurare la registrazione del grado di coinvolgimento e la «possibilità per gli operatori di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il processo decisionale automatizzato o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l’output dello stesso».
La riformulazione del decreto attuativo
Proprio per venire incontro a queste indicazioni, è stata necessaria una riformulazione del testo del decreto attuativo. Ora però è necessario completare l’interlocuzione con l’Authority per sbloccare le questioni su cui è stato chiesto un supplemento di approfondimenti. Il problema è che, però, il tempo stringe, proprio alla luce degli impegni presi dal Governo italiano con la Commissione Ue per centrare tutti gli obiettivi del Pnrr. Senza dimenticare, poi, che l’anonimometro può contribuire agli obiettivi numerici indicati dall’agenzia delle Entrate nel Piao (piano integrato di attività e organizzazione). Dopo anche le sospensioni e le limitazioni introdotte a causa dell’emergenza Covid, si stimano entrate complessive da lotta all’evasione per 14,8 miliardi nel 2022, 15,8 miliardi nel 2023 e 16 miliardi nel 2024. In questo macro-contesto, un peso specifico sempre più rilevante sarà assegnato alle comunicazioni di compliance, ossia gli alert per indurre i contribuenti alle correzioni spontanee (ravvedimento operoso). Dal consuntivo di 1,37 milioni inviate nel 2021 si punta quasi al raddoppio (2,58 milioni) nel 2022 per arrivare poi a 3 milioni nel 2024. Con un effetto di crescita anche sui versamenti attesi: 2,45 miliardi nel 2022, 2,2 miliardi nel 2023 e circa 2,8 miliardi nel 2024.
Sulle modalità di utilizzo dell’anonimometro il ministero dell’Economia è intervenuto anche in risposta a un’interrogazione di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera (si veda «Il Sole 24 Ore» del 21 aprile). In quella occasione, il Mef ha chiarito soprattutto due concetti. Da un lato, che il parere del Garante già emanato non limita il trattamento dei dati ai contribuenti già oggetto di controllo. Dall’altro, la pseudonimizzazione consente di «cifrare i dati identificativi (ad esempio nome, cognome, codice fiscale et similia) delle persone fisiche, effettuare l’analisi (di rischio) di tali dati e, completata l’analisi, re-identificare solo i soggetti che presentano profili di rischio fiscale». In questo modo, i dati identificativi dei soggetti che non presentano rischi fiscali rimangono riservati». Inoltre, sempre secondo la ricostruzione del ministero, i trattamenti effettuati dall’agenzia delle Entrate sono corredati da una specifica valutazione di impatto privacy.