22 Novembre 2024

Chiusi molti degli avvisi dei soggetti centrali titolari entra nel vivo la gestione locale

Chiusi gli avvisi e i bandi dalle amministrazioni centrali titolari degli interventi Pnrr per oltre 40 miliardi, decolla per gli enti locali la fase attuativa. In prima linea insieme agli uffici tecnici ci sono quelli finanziari, tenuti al rispetto delle procedure dell’ordinamento contabile, e alle regole stabilite per il Piano.

I progetti Pnrr devono trovare collocazione nel Dup e, se relativi a lavori pubblici, nel piano triennale delle opere pubbliche e nell’elenco annuale. Anche gli enti locali più piccoli devono illustrare – nel Dup semplificato o iper semplificato – i progetti del Piano, la modalità di realizzazione, la sostenibilità del raggiungimento degli obiettivi e il rispetto degli obblighi, con particolare riferimento all’adeguatezza della propria struttura. La programmazione contenuta nel Dup dovrà trovare riscontro negli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione.

L’inserimento dei progetti Pnrr richiede la verifica della sostenibilità degli oneri correnti necessari, a regime, alla gestione e manutenzione; occorre che siano iscritti nei bilanci degli esercizi successivi.

Le risorse del Piano ricevute dagli enti sono vincolate (sia in termini di competenza sia in termini di cassa) e soggette a obblighi di monitoraggio e rendicontazione. Trattandosi di entrate vincolate, i contributi Pnrr e Pnc possono essere oggetto di variazioni di bilancio fino al 31 dicembre dell’esercizio (articolo 175, comma 3, lettera a Tuel). Fino al 2026 le amministrazioni possono iscrivere i finanziamenti nel corso dell’esercizio o della gestione provvisoria (articolo 15, comma 4-bis Dl 77/2021).

Per assolvere all’obbligo della perimetrazione devono essere creati capitoli di Peg, distinti per progetti, integrando la descrizione con missione, componente, investimento e Cup. Quest’ultimo, essendo l’elemento cardine per il funzionamento del sistema ReGiS, va riportato in tutti i documenti (contratto, ordinativi di incasso e pagamento).

Riguardo alla gestione delle risorse del Pnrr e Pnc, l’accertamento esige solo la deliberazione di riparto o assegnazione del contributo e non l’impegno dell’amministrazione erogante (articolo 15, comma 4 DL 77/2021). Le voci del piano dei conti integrato da utilizzare per le entrate sono «E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri» oppure «E.4.02.01.01.001 Trasferimenti in conto capitale da Ministeri», mentre gli impegni sono classificati per finalità economica nel rispetto del piano dei conti.

L’articolo 2, comma 2, del Dm 11 ottobre 2021 prevede l’erogazione della prima quota di trasferimenti anticipata rispetto alla realizzazione delle spese, per un importo massimo del 10% del costo dell’intervento (aumentabile in casi eccezionali e motivati). Gli anticipi sono da contabilizzare come trasferimenti di risorse del Piano e non come anticipazioni di liquidità.

Se i contributi confluiscono nel risultato di amministrazione possono essere applicati al bilancio senza limiti, anche da parte degli enti in disavanzo.

Infine, i soggetti esecutori devono assicurare il rispetto dei tempi di pagamento.

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