Per evitare abusi previsti nuovi controlli preventivi, sanzioni e disincentivi
Dopo averne aumentato la dotazione finanziaria di 1 miliardo nel documento programmatico di bilancio e di 200 milioni nel decreto fisco-lavoro(Dl 146/2021), il Reddito di cittadinanza (Rdc) subisce il primo vero tagliando governativo con la legge 234/2021 (Bilancio 2022). Diverse le modifiche al suo impianto lungo 2 direttrici: inasprimento del sistema di controlli e sanzioni e rafforzamento delle misure incentivanti e disincentivanti.
Rafforzati i controlli preventivi
Alla prima direttrice è innanzitutto riconducibile il rafforzamento dei controlli preventivi, con particolare riferimento alle eventuali situazioni patrimoniali estere di chi fa domanda di reddito.
L’Inps dovrà predisporre un piano di verifiche annuale in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l’agenzia delle Entrate, con il supporto della guardia di Finanza e del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il piano potrà prevedere anche lo scambio di dati con le competenti autorità dello Stato estero, sulla base di accordi bilaterali.
Il ruolo dei Comuni
Controlli preventivi sono affidati anche ai Comuni, che dovranno effettuare verifiche sostanziali sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda di Reddito e sull’effettivo possesso dei requisiti richiesti. I Municipi dovranno compiere analoghi controlli successivi all’erogazione del beneficio e dovranno anche impiegare in progetti utili alla collettività, a titolo gratuito, almeno un terzo dei loro percettori di reddito.
In ogni caso, l’Inps dovrà verificare preventivamente e tempestivamente i dati anagrafici, di residenza, di soggiorno e di cittadinanza, dichiarati nella domanda di reddito attraverso le banche dati a sua disposizione, comunicando tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti attraverso la piattaforma del sistema informativo del reddito di cittadinanza.
A loro volta, i Comuni comunicheranno l’esito delle loro verifiche all’Istituto attraverso la stessa piattaforma entro i successivi 90 giorni. Nel frattempo, il pagamento del reddito viene sospeso. Dopo i 90 giorni, l’Inps dovrà riprendere l’erogazione del reddito, anche se nessun esito venisse comunicato dal responsabile del procedimento del Comune, a carico del quale viene prevista una specifica responsabilità per il danno erariale causato dall’eventuale corresponsione delle somme non dovute.
I Centri per l’impiego
Alla direttrice dell’inasprimento del sistema sanzionatorio sono riconducibili anche le previsioni di presentazione di persona ai Centri per l’impiego per la stipula del patto di servizio e per la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgersi in presenza.
Dopo il rifiuto scatta la riduzione
Nello stesso verso si muove la previsione della riduzione già dal primo mese dopo il rifiuto della prima offerta di lavoro, sebbene l’ammontare di 5 euro di riduzione dell’assegno sia davvero esiguo e non potrà mai portarlo complessivamente al di sotto dei 300 euro mensili.
Sicuramente più incisiva è la previsione della decadenza dal beneficio al rifiuto della seconda offerta di lavoro e non alla terza, come finora previsto. Inoltre, viene riformato il concetto di offerta di lavoro congrua, rendendola meno difficile da rifiutare.
Più precisamente, la prima offerta di lavoro sarà congrua se distante meno di 80 chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di 100 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. Invece, la seconda offerta sarà sempre congrua in tutto il territorio italiano.
Per quanto riguarda la tipologia contrattuale, non sono più congrue solo le offerte a tempo indeterminato: ora lo sono anche i part time almeno al 60% e le offerte a tempo determinato e in somministrazione di durata non inferiore a 3 mesi.
Attraverso la revisione dei sistemi incentivanti e disincentivanti, si tenta di rendere più conveniente il ritorno al lavoro da parte dei beneficiari del reddito di cittadinanza. La novità più rilevante riguarda l’incentivazione all’assunzione anche a fronte di contratti di lavoro a tempo determinato.
Le agenzie per il lavoro
Le modifiche normative rilanciano il ruolo delle agenzie per il lavoro, che potranno accedere alla piattaforma digitale del reddito di cittadinanza integrata anche con i dati dei beneficiari di indennità per disoccupazione involontaria. Inoltre, le agenzie riceveranno il 20% dell’incentivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione di un percettore di reddito, nel limite dell’importo mensile del reddito di cittadinanza percepito dal lavoratore e comunque non superiore a 780 euro mensili e non inferiore a 5 mensilità, a seguito di specifica attività di mediazione.
Segue invece l’approccio sanzionatorio la previsione secondo cui gli operatori privati accreditati devono comunicare ai Centri per l’impiego la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua entro 5 giorni. In caso contrario, è prevista la loro decadenza dalla possibilità di erogare servizi del programma Gol per 6 mesi.
Un meccanismo ancora complesso
In sintesi, oltre alla necessaria modifica del sistema sanzionatorio anche per i diffusi casi di abusi e di illeciti, le modifiche al reddito di cittadinanza tendono a una maggiore curvatura della sua valenza come politica attiva del lavoro. Di per sé, questo è un dato positivo soprattutto perché esalta il lavoro come vero rimedio all’indigenza.
Tuttavia, l’impianto gestionale del reddito di cittadinanza resta ancora complesso con responsabilità distribuita su tanti soggetti: Comuni, servizi per il lavoro, servizi sociali, terzo settore e il sistema informativo, che finora non ha offerto validi rimedi.