22 Novembre 2024
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Per i giudici internazionali la condizione è che siano però assicurate le cure palliative

Uno Stato che criminalizza il suicidio assistito non viola i diritti della persona malata, nello specifico il diritto al rispetto della vita privata, tutelato dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Occorre però garantire l’accesso ad adeguate cure palliative. Questa la decisione presa dai giudici di Straburgo che hanno analizzato il caso di un avvocato ungherese affetto da sclerosi laterale amiotrofica avanzata, che vorrebbe essere aiutato a morire pima che le sue sofferenze diventino troppo grandi da sopportare. Ma in Ungheria questo è reato penale e chiunque assista una persona, in patria o all’estero, potrebbe essere perseguito penalmente.

Il rischio di abuso della pratica
Nella sentenza i togati evidenziano che vi sono implicazioni sociali potenzialmente ampie e rischi di errore e di abuso nella pratica della morte medicalmente assistita. Indicano inoltre che “nonostante una tendenza crescente verso la sua legalizzazione, la maggioranza degli Stati membri del Consiglio d’Europa continua a proibire sia il suicidio medicalmente assistito che l’eutanasia”. Di conseguenza i Paesi hanno “quindi un ampio margine di discrezionalità in questo ambito” e la Cedu ritiene che le autorità ungheresi non hanno mancato di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco e non hanno oltrepassato tale discrezionalità. Ma allo stesso tempo la Corte afferma che gli Stati devono considerare la necessità di cambiare la legge al fine di tenere conto gli eventuali cambiamenti nell’opinione pubblica e degli standard internazionali di etica medica in questo ambito. Infine i giudici di Strasburgo ritengono che le cure palliative di alta qualità, compreso l’accesso a un’efficace gestione del dolore, siano essenziali per garantire una fine della vita dignitosa. Secondo gli esperti sentiti dalla Corte, le cure palliative, compresa la sedazione palliativa, sono in genere in grado di dare sollievo ai malati che si trovano nella situazione dell’uomo ungherese che ha fatto ricorso. Quest’ultimo, precisano i giudici internazionali, non ha sostenuto che tali cure non sarebbero state disponibili per lui.
I giudici internazionali hanno poi negato la discriminazione lamentata dal ricorrente (articolo 14 della Convenzione) rispetto a i malati terminali che possono rifiutare le cure o chiedere di fermare le macchine che li tengono in vita. In quei casi si tratta di un libero consenso e non di un diritto di ottenere un aiuto per morire. Una possibilità largamente riconosciuta e approvata dai medici ed enunciata dalla Convenzione di Oviedo.
La maggioranza degli Stati membri autorizzano, infatti, il rifiuto o l’interruzione della respirazione assistita. La Corte giudica quindi ragionevole e giustificata la differenza di trattamento tra due categorie di pazienti.

La Corte costituzionale
Un verdetto che non sembra troppo in linea con quanto affermato dalla Consulta con la sentenza 242/2019. La Consulta in quell’occasione ha dettato chiaramente le condizioni per la non punibilità del suicidio assistito. I paletti riguardano le seguenti condizioni: patologia irreversibile; cure palliative; assistenza psicologica; intollerabili sofferenze fisiche o psicologiche; trattamenti di sostegno vitale; capacità di prendere decisioni libere e consapevoli; parere del Comitato etico; competenza del servizio sanitario nazionale.

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